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Sez. 2 - , Sentenza n. 10354 del 05/02/2020 Ud. (dep. 17/03/2020) Rv. 278518 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Frode informatica e truffa - Differenze - Tempo e luogo di consumazione dei reati - Conseguimento dell'ingiusto profitto dell'agente con correlativo danno patrimoniale della vittima in entrambi i reati - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278518-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

Il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. (In motivazione la Corte ha precisato che la manipolazione del sistema informatico, in quanto modalità "speciale" e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa "semplice", non esaurisce e perfeziona l'illecito che, pertanto, si consuma nel momento dell'ottenimento del profitto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 ter, Legge 23/12/1993 num. 547 art. 10, Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)