Sez. 1, Sentenza n. 3334 del 07/12/1987 Ud. (dep. 14/03/1988) Rv. 177867 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - DOLO E PERICOLO - NOZIONE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - DOLO E PERICOLO - NOZIONE.*
Nel delitto di strage il pericolo per la pubblica incolumità deve derivare direttamente dalla condotta e non già da una sua conseguenza, sicché è ininfluente la circostanza della mancata deflagrazione di un ordigno esplosivo per il cattivo funzionamento della miccia. Quanto al dolo, data la genericità della formula "al fine di uccidere", rileva anche la condotta di chi, pur nella consapevolezza di porre in pericolo un numero indeterminato di persone, ha operato per uccidere una sola persona. (V mass n 165722; (V mass n 098906; (Conf mass n 159147).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)