diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7489 del 19/03/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165722 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - SUFFICIENZA DEL DOLO OMICIDA EVENTUALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165722-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - SUFFICIENZA DEL DOLO OMICIDA EVENTUALE - ESCLUSIONE.*

Ai fini della sussistenza del delitto di strage, di cui all'art. 422 cod. pen., il fine di uccidere, proprio perché integra il dolo specifico del reato, non può essere mai surrogato del dolo omicida eventuale. Pertanto, la morte di una o più persone deve sempre rappresentare lo scopo specificamente perseguito dall'agente e non un evento che il soggetto, nel volerne un altro meno grave, si sia rappresentato come probabile o possibile conseguenza della propria verificazione e perciò agendo anche a costo di determinarlo. (V mass n 098906; (V mass n 107624; (V mass n 159147).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 422

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)