Sez. 3, Sentenza n. 11810 del 06/11/1991 (Rv. 474513 - 01)
Contratti agrari - Accordi tra le parti | Contratto di affitto agrario - Clausola risolutiva espressa - Deroga alle disposizioni più favorevoli per l'affittuario ex legge n. 203 del 1982 - Validità - Condizioni.
Contratti agrari - Accordi tra le parti
L'art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, con disposizione perfettamente compatibile con gli artt. 3 e 44 della Costituzione, consente alle parti di pattiziamente derogare, con la garanzia dell'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, alle vigenti norme in materia di contratti agrari, anche se inderogabili ai sensi dell'art. 58 della stessa legge, tranne che a quelle che vietano la stipulazione dei contratti indicati dal terzo comma dell'art. 45 ed il pagamento per buona entrata. È, pertanto, valida la clausola risolutiva espressa di un contratto di affitto agrario, stipulato con la garanzia dell'assistenza delle organizzazioni professionali, in deroga alle disposizioni più favorevoli per l'affittuario previste dalla legge n. 203 del 1982 sulla gravità dell'inadempimento, di preventiva diffida (art. 5 commi secondo e terzo) e sul termine di grazia (art. 46).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 44, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)