Sez. 3, Sentenza n. 8583 del 20/10/1994 (Rv. 488176 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Clausola risolutiva espressa stipulata con la garanzia dell'assistenza delle organizzazioni professionali in deroga alle disposizioni più favorevoli sulla gravità dell'inadempimento, sull'onere di preventiva diffida e sul termine di grazia - Validità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE
Posto che l'art. 45 legge 3 maggio 1982 n. 203, con disposizione perfettamente compatibile con gli artt. 3 e 44 Cost., consente alle parti di derogare pattiziamente, con la garanzia dell'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, alle norme vigenti in materia di contratti agrari anche se inderogabili ai sensi dell'art. 58 della stessa legge, tranne che a quelle che vietano la stipulazione dei contratti indicati dal terzo comma dell'art. 45 ed il pagamento per buona entrata, è valida la clausola risolutiva espressa contenuta in un contratto di affitto agrario, stipulato con la garanzia dell'assistenza delle organizzazioni professionali, in deroga alle disposizioni più favorevoli per l'affittuario previste dalla legge n. 203/1982, sulla gravità dell'inadempimento, sull'onere di preventiva diffida (art. 5, secondo e terzo comma) e sul termine di grazia (art. 46).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 44, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)