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Sez. 3, Sentenza n. 7822 del 21/08/1997 (Rv. 506947 - 01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Disciplina ex legge n. 203 del 1982- Accordi in deroga stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni professionali - Regime conseguente - Applicabilità della normativa ex art. 1419 cod. civ. sulla loro sostituzione automatica con la disciplina legale - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506947-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

Per il disposto dell'art. 58 della legge n. 203 del 1982 sull'affitto di fondi rustici, le norme della legge in questione si configurano come imperative, e perciò inderogabili, tutte le volte in cui le parti contraenti non siano, ai sensi dell'art. 45, assistite dalle organizzazioni professionali; assistenza che si risolve in un onere specifico, assolto il quale, quelle norme medesime si degradano a meramente dispositive. Ne consegue che, nell'eventualità in cui si configuri, invece, la inderogabilità delle norme in questione, le singole pattuizioni nulle per contrasto con quelle medesime norme, conoscono la loro sostituzione con le disposizioni legali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ., alla cui operatività non si rende di ostacolo il fatto che il legislatore non abbia altresì espressamente previsto la sostituzione delle clausole e pattuizioni in contrasto con le disposizioni della legge n. 203 cit.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1319, Cod. Civ. art. 1419, Legge 05/03/1982 num. 203 art. 58, Legge 05/03/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)