Sez. 1, Sentenza n. 2324 del 25/02/1992 (Rv. 475929 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Competenza e giurisdizione | Immobile da espropriare - Cessione volontaria ex art. 12 legge n. 865 del 1971 - Corrispettivo in mancanza di stima definitiva del bene - Determinazione e pagamento - Controversia relativa tra proprietario e Comune - Giudice competente.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Competenza e giurisdizione
In tema di espropriazione per pubblico interesse e per il caso di cessione volontaria dell'immobile a norma dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, la controversia insorta tra il proprietario ed il comune per la determinazione ed il pagamento del corrispettivo, quando non sia intervenuta la stima definitiva del bene, non rientra tra quelle devolute dall'art. 19 della legge citata alla competenza della Corte d'Appello in unico grado (che hanno ad oggetto l'opposizione alla stima definitiva), ma va attribuita in primo grado al giudice competente secondo i comuni criteri della competenza per valore.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)