diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9160 del 01/08/1992 (Rv. 478406 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli | Bene espropriato - Cessione volontaria - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1992-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478406-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli

La cessione volontaria degli immobili, prevista nell'art. 12 della Legge 22 ottobre 1971 n. 685 e nell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, si inserisce in un contratto pubblicistico ove il corrispettivo del trasferimento volontario si correla in modo vincolato ai parametri legali circa la determinazione dell'indennità espropriativa. Tuttavia, caduta per illegittimità costituzionale la norma che determinava detto indennizzo, il successivo consenso espresso dal privato alla cessione volontaria costituisce espressione di autonomia negoziale a norma dell'art. 1322 cod. civ. e non può essere ritenuto contrario a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, in quanto il nostro ordinamento in materia di espropriazioni per pubblica utilità esige che l'indennizzo compensi seriamente l'espropriato per il sacrificio impostogli, ma non vieta affatto al predetto di trasferire egualmente i suoi beni all'espropriante mediante un atto negoziale irrevocabile accettando in corrispettivo, senza alcuna riserva, una somma di danaro pari alla predetta indennità, peraltro congruamente maggiorata, quando non vengano fatti valere vizi della volontà né sproporzione tra le prestazioni.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 20/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)