Sez. 1, Sentenza n. 5975 del 03/07/1997 (Rv. 505689 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Competenza in unico grado della Corte d'appello per l'opposizione alla stima ex art. 19 legge n. 865 del 1971 - Sua eccezionalità - Domanda di invalidazione o risoluzione di cessione volontaria del bene e di pagamento del valore venale - Applicabilità di tale competenza - Esclusione - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La competenza in unico grado della Corte d'appello prevista dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 ha carattere eccezionale perché deroga ai criteri generali di determinazione della competenza previsti dal codice di rito ed esclude la duplicità dei gradi di merito che in via di normalità è prevista dal codice di procedura civile. Essa quindi concerne solo le opposizioni alla stima specificamente previste dalla disposizione citata e non può trovare applicazione - in luogo degli ordinari criteri di competenza per valore - nel caso in cui oggetto della domanda sia la dichiarazione di invalidità, o la risoluzione, di una stipulata cessione volontaria del bene assoggettato al procedimento espropriativo e la condanna dell'ente pubblico alla rifusione del valore reale del bene, irreversibilmente trasformato. (Nella specie l'atto di cessione volontaria conteneva la clausola relativa al conguaglio del prezzo in base alle future norme legislative in materia, come previsto dalla legge 29 luglio 1980 n. 385).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)