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Sez. 1, Sentenza n. 4184 del 06/05/1987 (Rv. 452939 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - CAPO DELLA SENTENZA CONCERNENTE LA SUSSISTENZA DELLA MORA AL CAPO DELLA SENTENZA RIGUARDANTE LA NATURA DEL DEBITO PECUNIARIO E I CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO - RICORSO PRINCIPALE RELATIVO A QUESTO SECONDO CAPO - RICORSO INCIDENTALE TARDIVO AVVERSO L'ALTRO CAPO DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452939-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - CAPO DELLA SENTENZA CONCERNENTE LA SUSSISTENZA DELLA MORA AL CAPO DELLA SENTENZA RIGUARDANTE LA NATURA DEL DEBITO PECUNIARIO E I CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO - RICORSO PRINCIPALE RELATIVO A QUESTO SECONDO CAPO - RICORSO INCIDENTALE TARDIVO AVVERSO L'ALTRO CAPO DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo quando investe lo stesso capo della sentenza oggetto dell'impugnazione principale, sicché l'interesse a proporre l'impugnazione sorge a causa della proposizione di quello principale; quando, invece, l'interesse all'impugnazione sorge non dall'impugnazione principale, ma direttamente dalla sentenza. L'impugnazione incidentale tardiva di cui all'art. 334 cod. proc. civ. non è ammissibile. Pertanto, deve ritenersi inammissibile il ricorso incidentale tardivo avverso il capo della sentenza concernente la sussistenza della mora, se il ricorso principale ha riguardato la natura del debito pecuniario (di valore o di valuta) e i criteri di liquidazione del danno. (V 369/86, mass n 443981; (V 1395/85, mass n 439445; (V 1231/82, mass n 419106; (V 4019/81, mass n 414672; (V 5799/80, mass n 409626).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)