Sez. 2, Sentenza n. 1231 del 26/02/1982 (Rv. 419106 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL QUANTUM - IMPUGNAZIONI DEL DEBITORE LIMITATA ALL'AN - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DEL CREDITORE SUL QUANTUM - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL QUANTUM - IMPUGNAZIONI DEL DEBITORE LIMITATA ALL'AN - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DEL CREDITORE SUL QUANTUM - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 334 cod. proc. civ., nel consentire l'impugnazione incidentale tardiva, presuppone che questa sia diretta contro lo stesso capo di sentenza già investito dall'impugnazione principale, ovvero contro un capo dipendente o connesso, e che inoltre si ricolleghi ad un interesse insorto proprio per effetto della impugnazione principale. Pertanto, con riguardo alla sentenza che riconosca il diritto al risarcimento del danno e ne liquidi lo ammontare, la quale sia stata impugnata dal debitore in via principale esclusivamente sull'an, l'impugnazione incidentale del creditore, rivolta a conseguire una maggiore quantificazione del danno, esula dall'applicazione della citata norma ed è soggetta ai termini ordinari, in quanto tutela un interesse NATO fin dal momento della pronuncia della sentenza medesima. (Conf 5741/81, mass n 416445; (Conf 5417/81, mass n 416126; (Conf 1619/81, mass n 412292).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)