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Sez. 3, Sentenza n. 1383 del 15/05/1974 (Rv. 369460 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO QUALE UNICO RESPONSABILE - DOMANDA DELL'ATTORE - ESTENSIONE ESPLICITA AL TERZO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369460-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO QUALE UNICO RESPONSABILE - DOMANDA DELL'ATTORE - ESTENSIONE ESPLICITA AL TERZO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Qualora il convenuto chiami in giudizio un terzo non solo al fine di essere indennizzato dalle conseguenze della lite, ma al fine di ottenere la propria liberazione con l'individuazione di altro responsabile, non e necessario che l'attore estenda esplicitamente la domanda al terzo, ma quest'ultimo diventa parte, anche se contumace. (Conf 3926'69, mass n 344341).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)