diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2906 del 03/05/1980 (Rv. 406640 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO DA PARTE DEL CONVENUTO PER LA PROPRIA LIBERAZIONE DALLE PRETESE DELL'ATTORE E LA DECLARATORIA DI RESPONSABILITA ESCLUSIVA DEL TERZO - CONDANNA DIRETTA DEL TERZO NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - AMMISSIBILITA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE DA QUELLO INSTAURATO CON LA CHIAMATA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406640-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO DA PARTE DEL CONVENUTO PER LA PROPRIA LIBERAZIONE DALLE PRETESE DELL'ATTORE E LA DECLARATORIA DI RESPONSABILITA ESCLUSIVA DEL TERZO - CONDANNA DIRETTA DEL TERZO NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - AMMISSIBILITA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE DA QUELLO INSTAURATO CON LA CHIAMATA - INAMMISSIBILITA.*

Quando il convenuto, chiamando in causa un terzo, tende a ottenere una declaratoria di responsabilita esclusiva del chiamato e la propria liberazione dalle pretese dell'attore, non ricorre soltanto un'ipotesi di connessione delle cause per l'oggetto o per il titolo, ma il convenuto e il terzo assumono la veste di litisconsorti necessari nei confronti dell'attore, con la conseguenza che, se anche questi non estenda la domanda contro il chiamato, il giudice puo egualmente pronunciare condanna a carico di quest'ultimo e quindi non puo procedere, a norma dell'art 103 cod proc civ, alla separazione del giudizio principale e di quello instaurato con la chiamata in causa del terzo senza incorrere nella violazione del principio del contraddittorio e correlativamente nella sanzione di nullita di tutte le successive attivita processuali. (Conf 1383/74, mass n 369460; (Conf 1064/74, mass n 369013).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)