Sez. 2, Sentenza n. 3401 del 09/01/1984 Ud. (dep. 12/04/1984) Rv. 163681 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - SENTENZA - CONDIZIONI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - SENTENZA - CONDIZIONI.*
La correzione di una sentenza per errore materiale è consentita solo qualora la sentenza stessa contenga omissioni od errori, che non producono nullità, e la cui correzione non comporta una modifica essenziale dell'atto. Deve trattarsi, cioè, di errori od omissioni meramente materiali, desumibili dal contenuto stesso del provvedimento, e che, non derivando da vizio del processo logico-volitivo, consistono in una discordanza tra la effettiva volontà del giudice e la sua manifestazione. (Conf mass n 147241; (Conf mass n 155116, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)