Sez. 1, Ordinanza n. 2189 del 14/10/1988 Cc. (dep. 10/11/1988) Rv. 179647 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - ERRORE VIZIO - APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA - ESCLUSIONE - RIMEDIO ESPERIBILE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - ERRORE VIZIO - APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA - ESCLUSIONE - RIMEDIO ESPERIBILE.*
La procedura di cui all'art. 149 cod. proc. pen. tende ad eliminare gli eventuali errori compiuti nella formazione dell'atto, inteso come documento, non quelli commessi nel compimento dell'atto che il documento contiene. Invero gli errori, in quanto mende del contenuto del provvedimento formale attinenti al procedimento di formazione della volontà e di coerente manifestazione di questa nell'atto documentale, devono sempre essere fatti valere, secondo la disciplina delle nullità, mediante impugnazione, purché il provvedimento che è incorso in essi sia concretamente impugnabile. (V mass n 165669; (Conf mass n 163681).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)