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Sez. 1, Sentenza n. 8800 del 21/07/1992 (Rv. 478284 - 01)

Arbitrato - Arbitri - Nomina | Arbitrato irrituale - Nomina di un arbitro da parte del Presidente del Tribunale - Ordinanza relativa - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478284-01

Arbitrato - Arbitri - Nomina

L'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale, in ipotesi di arbitrato irrituale, decide, ex art. 810, secondo comma, cod.proc.civ., sulla richiesta di una parte diretta ad ottenere la nomina di un arbitro che l'altra parte si rifiuta di nominare, non è suscettibile di impugnazione con ricorso ex art. 111 Cost. mancando, oltre che del requisito della definitività, di contenuto decisorio; infatti, detto provvedimento, se positivo, non ha altro effetto che quello di attualizzare il mancato compimento di quell'attività da una delle parti, senza che, in nessuna delle rilevate alternative, assurga al valore, anche soltanto nella sostanza, di decisione su contrapposte posizioni soggettive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)