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Sez. 1, Sentenza n. 5322 del 16/05/1995 (Rv. 492273 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - IN GENERE | Istanza di adozione ex art. 44 primo comma lett. b) legge n. 184 del 1983 - Decreto del Tribunale di rigetto - Reclamo alla Corte d'Appello oltre il termine di cui all'art. 739 cod. proc. civ. - Provvedimento della Corte d'Appello che dichiara inammissibile il reclamo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492273-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - IN GENERE

Il decreto della Corte d'Appello che dichiari inammissibile, perché proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dal secondo comma dell'art. 739 cod. proc. civ., il reclamo contro il decreto del tribunale che abbia respinto l'istanza di adozione, ex art. 44, primo comma, lett. b), della legge 4 maggio 1983 n. 184, è privo della natura contenziosa, nonché dei caratteri della decisorietà e della definitività. Pertanto, nei suoi confronti è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)