Sez. 6, Sentenza n. 23778 del 24/05/2006 Ud. (dep. 07/07/2006) Rv. 234726 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Impedimento a comparire del difensore - Applicabilità della disciplina dettata per l'udienza preliminare, ex art. 420 ter cod. proc. pen. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
In tema di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, è inapplicabile al giudizio camerale di appello (nella specie avverso sentenza pronunciata con il rito abbreviato) la disciplina dettata dall'art. 420 ter cod. proc. pen. per l'udienza preliminare, considerato che, anche successivamente all'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 (di riforma del giudizio abbreviato) e della legge n. 63 del 2001 (attuativa dei principi del giusto processo di cui al novellato art. 111 Cost.), la disciplina prevista per il giudizio di appello dal combinato disposto degli articoli 443, comma quarto e 599 cod. proc. pen. è rimasta immutata, con la conseguenza che, in tal caso, il rinvio è consentito solo se sussista un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia, comunque, manifestato la volontà di comparire, secondo quanto previsto, rispettivamente dall'art. 127, comma quarto, e dall'art. 599, comma secondo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)