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Sez. 2, Sentenza n. 2865 del 12/10/1971 (Rv. 354091 - 01)

POSSESSO - OGGETTO DEL POSSESSO - DIRITTI - AZIONE DI MANUTENZIONE - OGGETTO DELLA TUTELA - SERVITU - SERVITU ALTIUS NON TOLLENDI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354091-01

POSSESSO - OGGETTO DEL POSSESSO - DIRITTI - AZIONE DI MANUTENZIONE - OGGETTO DELLA TUTELA - SERVITU - SERVITU ALTIUS NON TOLLENDI - AMMISSIBILITA.*

Anche una servitu altius non tollendi e suscettibile di possesso o di manutenzione dal momento che l'art 1140 cod civ, definendo il possesso come il potere di fatto corrispondente all'Esercizio della proprieta o di altro diritto reale, si richiama alla situazione dei titolari di tali diritti e che l'espressione 'attivita corrispondente all'Eserciziò e riferibile ad una situazione corrispondente in fatto a quella che e in diritto la situazione di un titolare di un diritto reale, per cui in tema di servitu non costituisce una componente necessaria del possesso il requisito di un comportamento materiale che si esplichi sul fondo servente. Il possesso di servitu negativa 'altius non tollendì si esercita, invero, mediante il godimento dell'utilita derivante al fondo del possessore dal contegno di astensione del possessore dell'altro fondo limitrofo, ossia mediante un'attivita del fondo, che gode del vantaggio, che riveli che l'astensione del proprietario del fondo apparentemente gravato di fatto da tale servitu, costituisca un comportamento determinato dalla volonta di rispettare detta situazione, corrispondente a quella che, in diritto, e la situazione determinata dalla valida Costituzione della servitu. (V 494'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1070

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)