Sez. L, Sentenza n. 3437 del 20/06/1979 (Rv. 399851 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - INCLUSIONE TRA LE SANZIONI DISCIPLINARI ED APPLICABILITA DELL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - INCLUSIONE TRA LE SANZIONI DISCIPLINARI ED APPLICABILITA DELL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - CONDIZIONI.*
Il licenziamento adottato per giusta causa o per giustificato motivo puo essere compreso tra le sanzioni disciplinari, con le relative conseguenze in ordine al procedimento previsto dall'art 7 dello statuto dei lavoratori, soltanto se il licenziamento stesso sia stato espressamente previsto come misura disciplinare dalla contrattazione collettiva e siano per esso richiamate le procedure di cui allo stesso art 7. (Conf 3799/77, mass n 387469).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 12, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)