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Sez. L, Sentenza n. 158 del 08/01/1980 (Rv. 403548 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECISIONE DEL GIUDICE DEL MERITO IN ORDINE AD UN LICENZIAMENTO INTIMATO PER GIUSTA CAUSA SENZA RIFERIMENTO ALLA QUALIFICA DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DERIVANTEGLI EVENTUALMENTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA O DA UN PATTO INDIVIDUALE - CENSURA IN CASSAZIONE FONDATA SULLA VIOLAZIONE DELL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403548-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECISIONE DEL GIUDICE DEL MERITO IN ORDINE AD UN LICENZIAMENTO INTIMATO PER GIUSTA CAUSA SENZA RIFERIMENTO ALLA QUALIFICA DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DERIVANTEGLI EVENTUALMENTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA O DA UN PATTO INDIVIDUALE - CENSURA IN CASSAZIONE FONDATA SULLA VIOLAZIONE DELL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAMMISSIBILITA.*

Ove la sentenza di merito abbia deciso in ordine ad un licenziamento intimato per giusta causa senza riferimento alla contrattazione collettiva o a un patto individuale che qualificassero il licenziamento come disciplinare ed il ricorrente abbia denunciato la violazione dell'art 7 della legge 20 maggio 1970 n 300 per essere stata negata la natura di provvedimento disciplinare al licenziamento intimatogli, senza dedurre ne un vizio di attivita del predetto giudice, ne la circostanza della previsione del contratto collettivo delle forme garantiste previste dalla richiamata norma per irrogare la sanzione o, quanto meno, della previsione del licenziamento come sanzione disciplinare, la sentenza di merito non può essere oggetto di utile censura, dal momento che condizione essenziale per coinvolgere la norma che si assume violata e che il contratto collettivo o il patto individuale abbiano inserito il licenziamento fra le sanzioni disciplinari. Ne tale condizione puo essere fatta valere con la memoria di cui all'art 378 cod proc civ che non puo ampliare l'ambito dei motivi di ricorso. (V 4935/79, mass n 401595; (V 4903/79, mass n 401544; (V 4320/79, mass n 400834; (V 3937/79, mass n 400399; (V 3437/79, mass n 399851).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)