Sez. U, Sentenza n. 11607 del 24/11/1993 (Rv. 484472 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di OO.PP.) | Annullamento del provvedimento da parte del giudice amministrativo - Conseguenze - Diritto soggettivo del privato proprietario - Persistente dichiarazione di pubblica utilità - Ininfluenza - Sequestro giudiziario del bene - Proponibilità davanti al giudice ordinario - Mancato passaggio in giudicato della sentenza di annullamento o realizzazione dell'opera pubblica - Ininfluenza - Diritto al risarcimento del danno - Configurabilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di OO.PP.)
L'annullamento, da parte del giudice amministrativo, del provvedimento di occupazione di urgenza di un bene, in vista di futura espropriazione, è sufficiente a restituire alla posizione del privato proprietario consistenza del diritto soggettivo, a nulla rilevando la persistente dichiarazione di pubblica utilità, e consente, pertanto, la proposizione al giudice ordinario della domanda di sequestro giudiziario del bene stesso, senza che all'esercizio di tale giurisdizione sia di ostacolo il mancato passaggio in giudicato della sentenza di annullamento o la realizzazione, nelle more del giudizio amministrativo, dell'opera pubblica, la quale, comportando la perdita di proprietà del bene, è circostanza che rileva ai fini del giudizio su merito della pretesa restitutoria del privato, ma non sulla consistenza della situazione giuridica fatta valere, che resta quella propria del diritto soggettivo, ancorché con oggetto mutato, dalla proprietà al risarcimento del danno, comprensivo del valore del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)