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Sez. 1, Sentenza n. 9762 del 08/10/1997 (Rv. 508618 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti.
Stato
decisa il 1997-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508618-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

In tema di spese processuali, la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione. Ne consegue che tale valutazione, in quanto espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese della parte soccombente non possono essere poste a carico di quella totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice del merito di compensare le spese sia accompagnata dall'enunciazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistente e palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)