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Sez. L, Sentenza n. 9802 del 09/11/1996 (Rv. 500447 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500447-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, essendo l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, a meno che non sia accompagnata dall'indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto manifestamente illogica, in quanto riferibile a circostanza irrilevante sul piano della valutazione del comportamento delle parti nell'ambito della vicenda processuale, l'indicazione del motivo di compensazione, riferito nella sentenza impugnata alla esigenza di non aggravare ulteriormente la soccombenza dell'appellante, già condannato alla rifusione delle spese del primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)