Sez. 1, Sentenza n. 8635 del 13/08/1999 (Rv. 529324 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Giusti motivi - Relativa valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di compensazione disposta con sentenza di dichiarazione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
La valutazione dei giusti motivi di compensazione delle spese di lite, ai sensi del secondo comma dell'art. 92, cod. proc. civ., è incensurabile in sede di legittimità, a meno che la decisione del giudice di merito non si fondi sulla indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, in quanto riferibile a circostanze non rilevanti sul piano della valutazione del comportamento delle parti nell'ambito della vicenda processuale (nella specie la Suprema Corte, sulla base di tali principi, ha ritenuto incensurabile il motivo di compensazione individuato dal giudice di merito nella circostanza che la tardiva riassunzione di un giudizio, dichiarato estinto per tardiva riassunzione, potesse trovare una qualche spiegazione nella circostanza che il giudice istruttore non aveva dichiarato interrotto il giudizio appena compiuta la dichiarazione dell'evento interruttivo, ma solo dopo un notevole lasso di tempo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)