Sez. 3, Sentenza n. 117 del 07/01/1983 (Rv. 424915 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - DISCIPLINA EX ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - DISCIPLINA EX ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di recesso dal contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, l'art. 1 della legge 31 marzo 1979 n. 93 - che richiede la "necessità" del locatore, quale motivo legittimante il recesso, laddove l'originaria formulazione del combinato disposto degli artt. 29 e 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392 prevedeva la semplice "intenzione" del locatore medesimo - è applicabile qualora, al momento della sua entrata in vigore, pur essendo stata data comunicazione del recesso al conduttore, non sia ancora trascorso il semestre di preavviso, la cui scadenza segna la cessazione del rapporto. Conseguentemente, in tale situazione, il giudice è tenuto ad accertare se nel caso di specie sussista o meno lo stato di necessità, come richiesto dalla nuova normativa. (Conf 3396/82, mass n 421376; (Conf 843/82, mass n 418670).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)