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Sez. 3, Sentenza n. 3396 del 03/06/1982 (Rv. 421376 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - DISCIPLINA EX ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421376-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - DISCIPLINA EX ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

In tema di recesso del locatore da locazione non abitativa, lo ius superveniens dell'art. 1 bis della legge 31 marzo 1979 n. 93 - che richiede per l'Esercizio del recesso, l'esistenza della "necessità", laddove l'originaria norma degli artt. 73-29 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone) poneva come sufficiente la "intenzione" del locatore - si applica soltanto se il rapporto di locazione sia in corso de iure al momento della entrata in vigore della citata legge n. 93 del 1979, e non pure nel caso che, a tale data, il recesso abbia già operato i suoi effetti per essere trascorsi i sei mesi dal preavviso di cui allo art. 59 della legge n. 392 del 1978 e, di conseguenza, al rapporto di locazione sia subentrata una mera occupazione de facto dello immobile. (Conf 843/82, mass n 418670; (Conf 2350/81, mass n 413105).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)