Sez. 3, Sentenza n. 843 del 12/02/1982 (Rv. 418670 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USI NON ABITATIVI - RECESSO DEL LOCATORE - CONDIZIONI - NECESSITÀ - MODIFICAZIONI INTRODOTTE CON L'ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE - COMUNICAZIONE DEL RECESSO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE - SOPRAVVENUTA DI ESSA NELLE MORE DEL TERMINE DI PREAVVISO - APPLICABILITÀ DELLE PREDETTE MODIFICAZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USI NON ABITATIVI - RECESSO DEL LOCATORE - CONDIZIONI - NECESSITÀ - MODIFICAZIONI INTRODOTTE CON L'ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE - COMUNICAZIONE DEL RECESSO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE - SOPRAVVENUTA DI ESSA NELLE MORE DEL TERMINE DI PREAVVISO - APPLICABILITÀ DELLE PREDETTE MODIFICAZIONI.*
In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso dalla abitazione, le modifiche introdotte all'art. 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392 dell'art. 1 bis della legge 31 marzo 1979 n. 93, in virtù delle quali la facoltà del locatore di impedire la rinnovazione del contratto, per destinare la cosa locata allo Esercizio proprio (o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta) di attività industriali, commerciali, artigiane o di interesse turistico, può essere fatta valere, con il preavviso di cui all'art. 59 della citata legge del 1978, soltanto ove ricorra la necessità di esso locatore (o del coniuge o del parente) verificatasi dopo la Costituzione del rapporto locatizio, trovano applicazione con riguardo ai rapporti in corso, e, pertanto, anche con riguardo a quelli per i quali sia stata data comunicazione del recesso prima dell'entrata in vigore di detta legge del 1979, ma non sia ancora decorso il termine del preavviso, con la conseguenza che pure in tale ipotesi, il locatore deve dimostrare la necessità di adibire l'immobile all'Esercizio di una delle attività sopra indicate, e non può limitarsi a dedurre la sua serie intenzione in proposito, come consentito sotto il vigore della previdente disciplina.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)