Sez. L - , Sentenza n. 5453 del 03/03/2017 (Rv. 643427 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Previa presentazione della domanda amministrativa - Condizione di proponibilità - Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio - Domanda amministrativa specifica in relazione alla prestazione richiesta - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria. (Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile l’originaria domanda introduttiva del giudizio per mancanza della domanda amministrativa specificamente rivolta ad ottenere la pensione non reversibile per ciechi assoluti e l’indennità di accompagnamento ai sensi della l. n. 406 del 1968).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 10/02/1962 num. 66 art. 7, Legge 28/03/1968 num. 406 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)