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Sez. L, Sentenza n. 7093 del 24/05/2001 (Rv. 546951 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Risarcimento del danno - Onere probatorio del pregiudizio subito - Spettanza al danneggiato - Liquidazione del danno in via equitativa - Prova del danno - Necessità.
Stato
decisa il 2001-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546951-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di responsabilità contrattuale, come extracontrattuale, incombe al danneggiato l'onere di provare il danno del quale domanda la riparazione. Detta prova costituisce il presupposto indispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo. (Fattispecie in tema di richiesta di risarcimento danni da mancata assunzione presso l'ENEL a seguito di superamento di prove selettive).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)