Sez. 2, Sentenza n. 4514 del 05/07/1983 (Rv. 429389 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - MODALITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - MERA CONSEGNA ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI UN NUMERO DI COPIE DELL'ATTO DA NOTIFICARE PARI AL NUMERO DELLE PARTI - INSUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - MODALITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - MERA CONSEGNA ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI UN NUMERO DI COPIE DELL'ATTO DA NOTIFICARE PARI AL NUMERO DELLE PARTI - INSUFFICIENZA.*
L'impugnazione proposta contro più parti, anche se domiciliate presso un unico procuratore, deve essere notificata mediante la consegna di tante copie quante sono le parti contro cui essa viene proposta. L'inosservanza di tale regola, comportando l'impossibilità di stabilire a quali dei destinatari la notificazione è diretta, determinata l'inesistenza della notificazione stessa, senza che la stessa possa essere superata dalla prova che il procuratore della parte abbia consegnato all'ufficiale giudiziario un numero di copie degli Atti da notificare pari a quello delle parti domiciliate presso l'unico procuratore dal momento che quello che rileva è solo l'esistenza della notifica e non anche la diligenza del patrono della parte o dell'ufficiale giudiziario nell'adempimento dei rispettivi compiti. (Conf 6184/80, mass n 409910, sulla prima parte; (Conf 468/80, mass n 403845, sulla prima parte; (Conf 3365/79, mass n 399769, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)