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Sez. 3, Sentenza n. 6331 del 14/12/1985 (Rv. 443423 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - DOMICILIATE PRESSO UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA DELL'ATTO - INESISTENZA DELLA NOTIFICA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DELLE PARTI SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443423-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - DOMICILIATE PRESSO UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA DELL'ATTO - INESISTENZA DELLA NOTIFICA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DELLE PARTI SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*

L'impugnazione proposta contro più parti, domiciliate presso un unico procuratore, dev'essere notificata mediante consegna di tante copie quante sono le parti cui l'impugnazione è rivolta. L'inosservanza, di tale principio, determinando l'impossibilità di stabilire a quale delle parti la notifica sia diretta, importa l'inesistenza della notificazione che è sanabile con effetti ex nunc dalla Costituzione delle parti destinatarie dell'impugnazione, con la conseguenza che tale Costituzione, ove avvenga successivamente alla scadenza del termine per l'impugnazione, non vale a rimuovere l'effetto della decadenza già verificatasi. (Conf 579/84, mass n 432815; (Conf 6260/83, mass n 431019; (Conf 4514/83, mass n 429389).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)