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Sez. 3, Sentenza n. 24798 del 08/10/2008 (Rv. 604822 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Forma - Opponibilità ai terzi - Annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Necessità - Trascrizione del vincolo o conoscenza "aliunde" da parte dei terzi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604822-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - IN GENERE

La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del terzo comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2647 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)