Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 15/03/2006 (Rv. 588113 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI | Opponibilità al fallimento - Annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Necessità - Trascrizione nei registri immobiliari o conoscenza da parte dei terzi - Irrilevanza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI
La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'articolo 167 cod. civ. per l'opponibilità ai terzi del vincolo, impone l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione imposta per gli immobili dall'articolo 2647 cod. civ. risponde ad una funzione di pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2647 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)