Sez. 1, Sentenza n. 1745 del 25/01/2008 (Rv. 601256 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Apertura di credito bancario - Pegno - Atto costitutivo - Oggetto - Certificato di deposito - A garanzia dei debiti risultanti da conto corrente - Riferibilità anche a debiti futuri - Sussistenza di debiti non scaduti in misura inferiore al valore della garanzia - Revocabilità dell'intero atto costitutivo della garanzia - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare del pegno, costituito a garanzia dei debiti nascenti su conto corrente, la sussistenza, all'epoca dell'atto costitutivo, di un ammontare dell'esposizione inferiore al valore del bene dato in garanzia (nella specie, un certificato di deposito) e rientrante nei limiti dell'apertura di credito, non preclude la riferibilità dell'azione all'intero atto, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 3 legge fall., in quanto stipulato in favore della banca non solo a garanzia del debito per la parte di fido utilizzato, dunque da valutarsi alla stregua di debito non scaduto, ma anche per i debiti futuri; ne consegue l'obbligo per la banca di restituire l'intero pegno o il suo equivalente monetario.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1845, Cod. Civ. art. 1855, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)