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Sez. 1, Sentenza n. 9075 del 29/08/1995 (Rv. 493765 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Situazione debitoria corrispondente al fido - Sussistenza - Contestualità tra il debito per la concessione di garanzia pignoratizia in occasione dell'aumento del fido - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493765-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Agli effetti della revocatoria di cui all'art. 67 comma 1 n. 3 legge fall., non può ritenersi contestuale al debito la concessione di garanzia pignoratizia ad una banca (mediante costituzione in pegno di un libretto di risparmio) in occasione dell'aumento del fido, quando esista già una situazione debitoria nei confronti della banca per un importo corrispondente al fido poi aumentato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)