Sez. 1 - , Sentenza n. 27830 del 22/11/2017 (Rv. 646067 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Azione revocatoria fallimentare - Garanzie per debiti preesistenti non scaduti - Sussistenza di altri debiti preesistenti scaduti o contestualmente creati - Revocabilità dell'intera garanzia - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, gli atti costitutivi di titoli di prelazione per debiti preesistenti, non scaduti, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 3), l.fall., anche in presenza di altri debiti preesistenti e già scaduti ovvero contestualmente creati nei confronti del titolare della garanzia, restando l'atto pregiudizievole comunque inopponibile alla massa dei creditori per l'intera esposizione debitoria garantita.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1 lett. 3, Legge Falliment. art. 67 com. 1 lett. 4, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2809
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)