Sez. 5, Sentenza n. 9755 del 18/06/2003 (Rv. 564394 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO | Legittimità - Omessa dichiarazione dei redditi - Ricorso a presunzioni prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza - Fattispecie - Ammissibilità - Prova - Inversione - Onere a carico del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO
L'accertamento delle imposte sui redditi legittimamente (nella specie, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) effettuato a norma dell'art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con il ricorso, da parte dell'ufficio finanziario, a presunzioni anche "supersemplici" - e cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza posti dall'art. 38, terzo comma, dello stesso decreto - (nel caso in esame, derivanti da una dichiarazione IVA contenente un sicuro volume d'affari), comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)