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Sez. 5, Sentenza n. 28342 del 21/12/2005 (Rv. 589359 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Incompletezza della dichiarazione risultante da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti - Determinazione del reddito con metodo induttivo - Legittimità - Condizioni - Presunzioni semplici - Sufficienza - Conseguenze - Inversione dell'onere della prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589359-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 39, comma primo, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulta "dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti". In tal caso, l'esistenza di attività non dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, con conseguente inversione dell'onere della prova, spettando al contribuente dimostrare - anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette - l'infondatezza della pretesa fiscale. (Nella specie, l'esistenza di attività non dichiarate era stata desunta da un documento attestante la compravendita non contabilizzata di oro).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)