Sez. 1, Sentenza n. 20116 del 18/09/2006 (Rv. 592746 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione della violazione al socio legale rappresentante, non autore del fatto, compiuto dall'altro socio, della società in nome collettivo - Difetto di legittimazione passiva sostanziale - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, nel caso in cui, come nella specie, relativa alla violazione dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per essere stata esercitata l'attività di impiantistica senza la prescritta autorizzazione, l'infrazione sia stata contestata al destinatario quale socio e legale rappresentante della società in cui ciascun socio, trattandosi di società di persone, nella forma in nome collettivo, ne ha anche la rappresentanza in mancanza di una diversa previsione del contratto sociale, ma risulti invece da chi i lavori sono stati eseguiti dall'altro socio, va affermato che la predetta contestazione deve intendersi avvenuta nei confronti della società in via solidale con l'autore materiale della infrazione - l'altro socio - ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della legge 24 novembre, 1981 n. 689, e non già al destinatario personalmente. Di conseguenza, non sussiste il difetto di legittimazione passiva sostanziale del medesimo destinatario, dovendosi ritenere che la contestazione al medesimo, effettuata nella qualità di socio e di legale rappresentante della società, non l'abbia riguardato personalmente ma abbia avuto come destinataria la società. (Anche per tale motivo la S.C. ha rigettato il ricorso dell'ingiunto avverso la sentenza del giudice di pace - depositata il 12 marzo 2002 - che aveva rigettato la sua opposizione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6 com. 3, Legge 05/03/1990 num. 46 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)