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Sez. U, Sentenza n. 737 del 19/01/2015 (Rv. 633718 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Art. 47 del r.d. n. 37 del 1934 - Mancata comunicazione all'interessato e al P.M. dell'apertura del procedimento - Nullità della delibera - Esclusione - Nullità degli atti istruttori antecedenti alla comunicazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633718-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la mancata immediata comunicazione dell'apertura del procedimento all'interessato ed al P.M. secondo quanto prescritto dall'art. 47, primo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, non determina la nullità della conseguente delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati, ma solo quella degli atti di istruzione eventualmente compiuti prima della predetta comunicazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)