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Sez. U, Sentenza n. 11100 del 26/07/2002 (Rv. 556302 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Mancata immediata comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare - "Ex" art. 47 R.D. n. 37 del 1934 - Conseguenze - Nullità del procedimento e della decisione del Consiglio dell'ordine - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556302-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la mancata immediata comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, prescritta dall'art. 47 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, non comporta nullità del procedimento e della decisione del Consiglio dell'ordine degli avvocati allorché la fase delle indagini preliminari, conseguente alla ricezione della notizia dell'infrazione disciplinare, non necessiti di alcuna istruttoria e questa non venga concretamente effettuata, in tal caso essendo possibile notificare all'incolpato la delibera di apertura del procedimento contestualmente alla citazione a giudizio, con l'osservanza dei termini di cui al terzo comma del citato art. 47.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)