Sez. 1, Sentenza n. 526 del 30/11/2015 Cc. (dep. 08/01/2016) Rv. 265967 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Collaboratore di giustizia - Benefici previsti dall'art. 16 nonies, comma primo, legge 15 marzo 1991, n. 82 - Esecuzione di pene concorrenti - Espiazione di residuo pena per delitti non ricompresi dall'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. - Detenzione domiciliare - Concedibilità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di benefici penitenziari, in forza del principio di unitarietà dell'esecuzione, le pene concorrenti oggetto di provvedimento di cumulo sono da considerare come pena unica, con la conseguenza che il collaboratore di giustizia, che abbia espiato la porzione di pena riferibile ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., legittimanti il trattamento speciale, in deroga alle vigenti disposizioni, può essere ammesso alla detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 16 nonies della legge n. 82 del 1991, anche con riguardo all'esecuzione del residuo pena, riferibile a delitti non contemplati dal citato art. 51, comma 3bis.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 lett. B, Decreto Legge 15/01/1991 num. 80 art. 16 novies, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)