Sez. 1, Sentenza n. 43207 del 16/10/2012 Cc. (dep. 08/11/2012) Rv. 253833 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Detenzione domiciliare - Collaboratori di giustizia - Concessione - Presupposti.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
I benefici penitenziari previsti dall'art. 16 nonies, comma primo, legge 15 marzo 1991, n. 82, ivi compresa la detenzione domiciliare, possono essere concessi al condannato ammesso a speciale programma di protezione anche se i reati, la cui pena è in espiazione, non siano compresi nel novero di quelli indicati dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., qualora sia intervenuta sentenza di condanna, definitiva o non definitiva, per altri reati in relazione ai quali sia stata riconosciuta la diminuente prevista dall'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16 novies, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 8, Legge 13/02/2001 num. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)