Sez. 3, Sentenza n. 6457 del 29/10/1983 (Rv. 431194 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE - CONTENUTO - DOMANDA NUOVA AGGIUNTA A QUELLA ORIGINARIAMENTE PROPOSTA - AMMISSIBILITÀ - REQUISITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE - CONTENUTO - DOMANDA NUOVA AGGIUNTA A QUELLA ORIGINARIAMENTE PROPOSTA - AMMISSIBILITÀ - REQUISITI.*
Con la citazione in riassunzione - specie se in essa viene conferita nuova procura al difensore e l'atto sia notificato personalmente alla controparte, ancorché già costituita - l'attore può aggiungere alla domanda originariamente proposta una domanda nuova, valendo l'atto di riassunzione, a questo limitato effetto, come atto introduttivo di un nuovo giudizio quando contenga tutti gli elementi prescritti dall'art. 163 cod. proc. civ.. (V 4027/77, mass n 387707).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)