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Sez. L, Sentenza n. 4027 del 20/09/1977 (Rv. 387707 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE PER MOROSITA - SUCCESSIVA DOMANDA DI RILASCIO PER SCADENZA DEL CONTRATTO - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA - INAMMISSIBILITA - CUMULO NELLA CITAZIONE IN RIASSUNZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI - NUOVA PROCURA AL DIFENSORE - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE ALLA CONTROPARTE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387707-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE PER MOROSITA - SUCCESSIVA DOMANDA DI RILASCIO PER SCADENZA DEL CONTRATTO - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA - INAMMISSIBILITA - CUMULO NELLA CITAZIONE IN RIASSUNZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI - NUOVA PROCURA AL DIFENSORE - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE ALLA CONTROPARTE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

La domanda di rilascio del fondo per scadenza del contratto, aggiunta all'originaria domanda di risoluzione per morosita ed altre inadempienze, costituisce domanda nuova, inammissibile nel giudizio di primo grado ai sensi degli artt 183 e 184 cod proc civ: tuttavia cio non implica, di per se, l'impossibilita di cumulare la domanda stessa nella citazione in riassunzione, che ben puo valere, a questo limitato effetto, come atto introduttivo di un giudizio nuovo, quando contenga tutti gli elementi prescritti dall'art 163 cod proc civ, senza che sia necessario il rilascio di una nuova procura al difensore o la notificazione personale alla parte, la quale e gia costituita in giudizio per il conseguimento di un bene non diverso da quello che Forma oggetto della seconda domanda. (nella specie il convenuto, al quale era stato intimato lo sfratto per morosita, aveva eccepito la propria qualita di coltivatore diretto e l'attore, riassunta tempestivamente la causa dinanzi alla Sezione specializzata agraria, aveva contestato la qualita di coltivatore diretto del convenuto e, ribadita la sua morosita, aveva insistito nella risoluzione del contratto per fatto e colpa del convenuto, chiedendo, in subordine, il rilascio del fondo per improrogabile scadenza del contratto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)