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Sez. L, Sentenza n. 3500 del 24/05/1986 (Rv. 446441 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - DIVIETO - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO A SEGUITO DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAPPLICABILITÀ DEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1986-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446441-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - DIVIETO - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO A SEGUITO DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAPPLICABILITÀ DEL DIVIETO.*

Le ragioni di accelerazione del procedimento nonché quelle di tutela delle esigenze del contraddittorio e di lealtà processuale, che sono alla base del divieto di proposizione di domande nuove nel procedimento di primo grado celebrato col rito del lavoro, non sussistono allorché, a seguito del giudizio di regolamento di Competenza, il processo venga riassunto con un nuovo ricorso; in tal caso l'attore può aggiungere alla domanda originariamente proposta una domanda nuova e diversa, non implicando ciò alcun ritardo nel procedimento, né alcuna violazione delle regole del contraddittorio, (avendo il convenuto la possibilità, con la memoria difensiva, di esperire tutte le sue difese) ma il ricorso riassuntivo, in ordine alla domanda nuova, vale come atto introduttivo di un nuovo giudizio, senza che quindi rispetto ad essa si verifichi la conservazione degli effetti processuali e sostanziali conseguiti, rispetto alle altre domande, con il primo ricorso. (V 6457/83, mass n 431194; (V 4027/77, mass n 387707).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)