Sez. 3, Sentenza n. 27862 del 21/05/2015 Ud. (dep. 02/07/2015) Rv. 264197 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Ambiente - Delega di funzioni - Requisito della necessità della delega per le dimensioni dell'impresa o per le sue esigenze organizzative - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l'efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell'impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l'esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle "necessità". (Fattispecie in tema di reato previsto dall'art. 29-quattuordecies del D.Lgs. n. 152 del 2006).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 29 quaterdecies, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)