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Sez. 3 - , Sentenza n. 17174 del 03/03/2020 Ud. (dep. 05/06/2020) Rv. 279013 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Ambiente - Delega di funzioni - Obbligo di vigilanza del delegante - Responsabilità - Prova della violazione – Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279013-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di reati ambientali, l'attribuzione della delega di funzioni non fa venir meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite, sussistendo, tuttavia, la responsabilità di quest'ultimo solo qualora si ravvisino in concreto gli estremi della "culpa in vigilando". (Fattispecie in cui è stata esclusa la violazione del dovere di controllo del delegante, in considerazione al fatto che al delegato erano ascritte irregolarità nelle modalità di stoccaggio dei rifiuti del tutto marginali, derivanti da modeste difformità rispetto alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)