Sez. 1, Sentenza n. 6950 del 26/07/1994 (Rv. 487516 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Situazioni di fatto - Affermazione senza elementi pertinenti o sulla scorta di elementi insufficienti, infirmati dalla acquisizione di dati ulteriori - Responsabilità ex art. 2, terzo comma, lett. b, legge n. 117 del 1988 - Configurabilità - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di risarcimento del danno per responsabilità civile del magistrato, l'art. 2 terzo comma lett.b) considera il caso in cui il giudice affermi un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento, e, quindi, attribuisce rilevanza (sempre che sia determinato da inescusabile negligenza) all'errore "revocatorio" consistente nella supposizione di una circostanza fattuale la cui inesistenza sia chiaramente evidenziata dalle risultanze acquisite. Ne consegue che detta norma non è inevocabile nella diversa ipotesi nella quale il giudice ritenga il verificarsi di una determinata situazione di fatto senza elementi pertinenti, ovvero sulla scorta di elementi insufficienti, poi infirmati dalla acquisizione di dati ulteriori.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)